In tema di diritto d'accesso deve rilevarsi che la denuncia presentata da un Ente pubblico (nella specie la RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) all’Autorità Giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali amministrative non costituisce atto coperto da segreto penale ai sensi dell’art. 329 c.p.p., dovendo tale qualifica (con la conseguente sottrazione del diritto di accesso) essere riconosciuta alle sole denunce presentate dall’amministrazione “nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento” ...
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