E’ illegittimo il provvedimento della Questura di revoca del permesso di soggiorno ad una cittadina extracomunitaria per l’attività di badante, adottato in quanto la datrice di lavoro indicata in sede di domanda, ha dichiarato “di non avere assunto alcuna badante”. Infatti tale provvedimento non ha tenuto in considerazione la circostanza per la quale la suddetta cittadina extracomunitaria aveva comunque stipulato nel frattempo un contratto di lavoro con altro soggetto. Deve riIevarsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, che vi sono alcune cause tassativamente ostative del rilascio o del rinnovo di un permesso di soggiorno: tale effetto è attribuito alle condanne penali riportate (anche non definitive o patteggiate) per talune specie di reati, ma si deve altresì tenere presente che un simile effetto preclusivo non è invece ricollegato dalla legge alla “falsità” (peraltro solo presunta in sede amministrativa e non accertata in sede giudiziale) di un rapporto di lavoro dichiarato.....
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