In ambito di appalti pubblici, si deve rilevare come l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 abbia cancellato la tradizionale categoria della ‘aggiudicazione provvisoria’, distinguendo, per ragioni di celerità e certezza delle posizioni giuridiche ed impenditoriali, tra due ben diverse categorie: 1) la ‘proposta di aggiudicazione’, adottata dal seggio di gara, ai sensi dell’art. 32, co.5, e che ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis ultimo periodo del codice del processo amministrativo non costituisce provvedimento impugnabile; 2) la ‘aggiudicazione’ vera e propria che costituisce il provvedimento conclusivo di aggiudicazione ...
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