La Soprintendenza dei beni culturali, quando si esprime in modo negativo sulla autorizzazione richiesta per rimuovere le barriere architettoniche in un edificio sottoposto a vincolo, deve indicare gli elementi che caratterizzano il pregiudizio e la sua serietà, in concreto e in rapporto alle caratteristiche proprie del bene culturale in cui l’intervento andrebbe a collocarsi, eventualmente anche imponendo apposite prescrizioni sulle opera da realizzare affinchè gli interventi richiesti alleggeriscano ulteriormente l'impatto sul bene tutelato.
Al riguardo va rammentato che l’art. 4 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”) prevede che, nel caso in cui i relativi interventi riguardino beni sottoposti a tutela paesaggistica, storica o artistica, l’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza "serio" pregiudizio del bene tutelato, mentre l'eventuale diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato ...
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