E’ legittima l'esclusione da una gara di un concorrente per collegamento sostanziale tra imprese, che sia motivato sui presupposti: 1) del controllo societario per detenzione quote di maggioranza di altro concorrente; 2) della commistione di cariche dirigenziali tra le due società; 3) della presentazione coeva dell'offerta, nonchè di alcuni contenuti identici della stessa e dell'identità delle polizze fidiussorie ottenute dalla stessa banca e fliale, trattandosi di profili che, complessivamente considerati, possono concorrere all’apprezzamento seriamente indiziario della esistenza di un unico centro decisionale ex art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016....
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