Va risolto in termini negativi il dubbio di costituzionalità dell’art. 57 d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui stabilisce che, nel caso di anomala manifestazione del voto espresso mediante il segno sulla lista e l’indicazione nominativa del candidato di altra lista, il voto vada assegnato alla lista e non al candidato.
Infatti la norma, in presenza di indicazioni contraddittorie sulla scheda elettorale, si pone l'obiettivo di salvaguardare l’utilità del voto, stabilendo che il voto vada assegnato alla lista. Una diversa soluzione, oltre a collidere con l’opzione legislativa in sé razionale in quanto la sua ratio ispiratrice (dare senso utile al voto) coincide con la ratio del principio costituzionale di tutela del voto (cfr. artt. 1 e 48 Cost.), non consentirebbe di utilizzare il voto, dato che la preferenza attribuita al candidato comporterebbe di fatto l’assegnazione del voto alla lista non prescelta dall’elettore....
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